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COMUNE DI UDINE - EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI PRESENTATI DAL CONSIGLIERE BERTOLI





EMENDAMENTI
PRESENTATI DAL CONSIGLIERE PIERGIORGIO BERTOLI


COMUNE DI UDINE
REGOLAMENTO COMUNALE
Aggiungere: PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI (come da L.R.20/2012)



Titolo I PRINCIPI

Art. 1- Oggetto del regolamento.

Comma 2.

AGGIUNGERE: Il Comune riconosce la natura di esseri senzienti degli animali e individua nella tutela degli stessi … (vedi L.R. art .1, c. 2)

Comma 4.

SOSTITUIRE: Il Comune, in base alla Legge quadro n. 281/91 in materia di animali d’affezione e alla L.R. 20/12 TOGLIERE la ripetizione : ed alla normativa nazionale a tutela degli animali

Comma 7.

AGGIUNGERE dopo anziani: affinché possano continuare a convivere

Comma 9.

AGGIUNGERE dopo esistenza: (nidi, tane, colonie feline).

AGGIUNGERE il comma 12.

Il Comune non autorizza allevamenti di animali per fini di ricerca, sperimentazione e pellicce. (vedi anche art.6, c.24)

AGGIUNGERE il comma 13. (vedi art. 5, comma f - obblighi)

Il competente Ufficio per la tutela degli animali del Comune promuove ed incentiva annualmente anche con l’aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo garantendo i relativi adempimenti di iscrizione all’anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).


Art. 2 - Competenze del Comune.

Comma 1.

AGGIUNGERE dopo territorio comunale: e procede con denuncia-querela, anche contro ignoti, in caso di uccisione o maltrattamento di questi animali.

AGGIUNGERE il comma 5.

Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull’abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.


AGGIUNGERE il comma 6.

Il Comune, al fine di arginare la procreazione indesiderata degli animali d’affezione di proprietà, si assume le spese di sterilizzazione di cani e gatti detenuti da fasce di cittadini con disagio economico e sociale.


AGGIUNGERE il comma 7. (vedi L.R. 20/12, art. 4 comma 5)

Il Sindaco, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di ricovero e custodia di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all’animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l’igiene pubblica.



Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 - Definizioni.

Comma 1.

AGGIUNGERE la parola animale: la definizione generica di animale…

AGGIUNTERE il comma 2. (i seguenti commi 1,2,3,4,5,7,8,9,10 sono tratti dalla L.R.20/12, escluso il 6)

animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità;

AGGIUNGERE il comma 3.

detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell’animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’età, il sesso, la specie e la razza dell’animale;

AGGIUNGERE il comma 4.

allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici e trenta cuccioli per anno;

AGGIUNGERE il comma 5.

commercio di animali di affezione: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;

AGGIUNGERE il comma 6.

gatto libero: un animale che vive in libertà, anche insieme ad altri gatti

AGGIUNGERE il comma 7.

colonia felina: due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell’Azienda per i servizi sanitari. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato;

AGGIUNGERE il comma 8.

oasi felina: luogo opportunamente identificato dal Comune, d’intesa con ilServizio veterinario dell’Azienda per i servizi sanitari, che consente l’introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono la colonia felina dell’oasi. Le caratteristiche e le infrastrutture minime dell’oasi felina sono stabilite dal regolamento regionale;

AGGIUNGERE il comma 9.

gattile: struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate cure ed è assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti viventi in libertà, appartenenti o non a colonie feline, recuperati con le procedure di cui all’articolo 24, prima della loro ricollocazione ai sensi dell’articolo 7, comma 4;

AGGIUNGERE il comma 10.

struttura di ricovero e custodia: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell’adozione e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.


Art. 4 - Ambito di applicazione. AGGIUNGERE: e soggetti attuatori (tratto da L.R.)


AGGIUNGERE il comma 2. All’attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni, i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, i medici veterinari liberi professionisti della regione, con la collaborazione delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.


Titolo IIIDISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Obblighi dei detentori di animali.

Comma 1.

SOSTITUITO (vedi L.R. art.4, c.1)

Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all’età e al sesso:

lettera a) invariata

lettera b) TOGLIERE: Gli animali dovranno essere accuditi e alimentati secondo la specie, classi d’età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono. AGGIUNGERE: Agli animali dovrà essere garantito…

lettera c) SOSTITUIRE con: I detentori dovranno assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali stessi.

Lettere d) ABROGATA (ripetitiva rispetto al c. 1)

Lettera e) ABROGATA (vai a Comma 2.)

Lettera f) ABROGATA (in quanto già introdotta all’art. 1, comma 13)


AGGIUNGERE il comma 2.

Il detentore di animali di affezione, in particolare, è tenuto a:

a) registrare i cani e i gatti all’anagrafe con le modalità previste dalla Legge regionale.

b) Entro dieci giorni i detentori di cani e gatti hanno l’obbligo di denunciare la nascita di cucciolate al competente ufficio comunale e al Servizio Veterinario del’Azienda sanitaria n. 4 Medio Friuli

c) I detentori di cani e gatti entro i termini di cui sopra devono denunciare lo smarrimento, la sottrazione, la cessione, la morte, la variazione di residenza, la comunicazione di rinuncia alla detenzione anche qualora tali eventi si verifichino nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all’anagrafe canina e felina e di identificazione (sessanta giorni dalla nascita).

d) Al fine di evitare e contenere l’incremento della popolazione felina, è fatto obbligo ai detentori di gatti di provvedere alla loro sterilizzazione qualora vengano lasciati liberi di uscire dall’abitazione e di vagare liberamente sul territorio


AGGIUNGERE il comma 3. (vedi art. 6 comma 20)
E’ fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto
possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.


Art. 6 – SOSTITUIRE con: Divieti.

1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento …


AGGIUNGERE Lettera a)

E’ vietato sopprimere o lasciar morire senza alimento e assistenza le cucciolate indesiderate di cani, gatti e altri animali d’affezione, di animali esotici o selvatici tenuti in cattività.


Comma 2.

SUDDIVISIONE CON MODIFICA (Vai al comma 20 “obbligo” che è stato spostato all’art. 5 comma 3)

E’ vietato tenere cani e gatti e altri animali in rimesse,( box), cantine e in modo continuativo in terrazze e balconi.


Comma 7.

SUDDIVISIONE CON MODIFICA (Vai al comma 20 “obbligo” che è stato spostato all’art. 5 comma 3)

LASCIARE: E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica;

TOGLIERE: è altresì vietato detenere “qualora la legge non lo consenta” animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.


Comma 20.

SOSTITUITO con:

E’ vietato tenere animali in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. In spazi non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche. (modifica riferita all’ art. 6 comma 2 e 7)


Comma 23.

SUDDIVISIONE CON MODIFICA: (Vai anche a Consensi, “ascensore”…)

E’ vietato detenere, all’interno di abitazioni, campers e roulottes un numero di animali d’affezione superiore a quanto stabilito dal presente Regolamento, cioè: un cane ogni 10 mq e un gatto ogni 5 mq. (sono ammesse deroghe al numero in caso che le autorità competenti riscontrino un buon stato di detenzione e salute dei soggetti) ed e vietato detenere animali d’affezione in strutture non abitative con esclusione degli allevamenti e attività di commercio, canili e rifugi autorizzati.


Comma 24.

E’ vietato l’allevamento di animali al fine di ottenere pellicce. (Invariato) (Vedi anche art. 1, comma 12)

Comma 28.

AGGIUNGERE dopo la parola colle: e trappole mortali per catturare mammiferi, rettili…


AGGIUNGERE il comma 31. E’ vietata la caccia nei parchi anche non attrezzati.


AGGIUNGERE il comma 32 . E’ vietato l’allevamento casalingo (privato), oltre che industriale, di animali da pelliccia


AGGIUNGERE il comma 33. E’ vietato l’uso di petardi e fuochi d’artificio nei luoghi pubblici e privati che spaventano e mettono a rischio di vita gli animali.


AGGIUNGERE il comma 34. E’ vietato chiudere il corso delle acque delle rogge senza provvedere prima al salvataggio dei pesci.


AGGIUNGERE il comma 35. E’ vietato detenere gatti in appartamenti ai piani superiori al 2° salvo che alle finestre e porte che danno all’esterno non siano applicate zanzariere metalliche. Tale divieto non è applicabile per i gatti già detenuti.

Per la tutela dei cani di taglia piccola le inferriate di terrazze e balconi devono essere protette da rete.


Art. 6 bis - Sequestro di animali AGGIUNGERE - Inadempienze

SOSTITUIRE tutto con:

1. In caso di inadempienza, di animali tenuti in stato di denutrizione o sofferenza per precarie condizioni di salute e/o di situazioni di maltrattamento:

a) Gli organi sanitari e di vigilanza accertano la violazione dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi del presente articolo, viene disposta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento e si provvede a denunciare l’illecito all’autorità giudiziaria;

b) Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati (secondo la specie) al canile convenzionato e ad enti o associazioni individuati con Decreto del Ministero della Salute


Art. 7 - Abbandono di animali.

1. E’ vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico …

Comma 2.

Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere

animali a qualsiasi titolo. ???? (contrasto con L.R.)


Art. 8 - Avvelenamento di animali sia di specie domestiche che selvatiche.

Comma 1.

Dopo la parola - è proibito- TOGLIERE: a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare,

Comma 2.

TOGLIERE: Il proprietario o il responsabile E SOSTITUIRE con: Il detentore…

Comma 6.

Dopo la parola – utilizzate – AGGIUNGERE: Gli interventi devono avvenire lontano almeno 50 mt dalle colonie feline e oasi feline censite dal Comune.


Art. 9 – Accesso agli animali. TOGLIERE sui servizi di trasporto pubblico della Provincia di Udine.


Comma 1.

SOSTITUIRE la parola domestici con d’affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico TOGLIERE operanti nella Provincia di Udine

AGGIUNGERE le lettere dalla a) alla f).

a) trasporto su tutte le vetture …

b) trasporto di animali d’affezione…

c) è ammesso un solo cane…

d) il detentore a qualsiasi titolo dovrà…

e) nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi …,

f) temporanei esoneri …


AGGIUNGERE il comma 2.

E’ consentito l’accesso di cani e gatti debitamente accompagnati e custoditi negli ascensori condominiali. Il detentore dovrà portare il cane al guinzaglio e, nel caso, munirlo di museruola. Dovrà provvedere alla pulizia dell’area eventualmente sporcata.


AGGIUNGERE il Comma 3. (Tratto da L.R. 20/2012)

I cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio.

a) I detentori che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici sono tenuti a usare sia guinzaglio che museruola, qualora prevista dalla normativa statale, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

b) Il regolamento regionale definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell’accessibilità.

c) Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.


AGGIUNGERE il comma 4. (Tratto da L.R. 20/2012)

Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi i parchi e i giardini; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.

a) È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

b) Chiunque conduca il cane in ambito urbano è tenuto a raccoglierne le feci e ad avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

c) Il responsabile dei giardini, parchi e aree pubbliche può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.


Art. 10 - Divieto di accattonaggio con animali. (Invariato)


Art. 11 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

Comma 1.

Dopo la parola sagre, AGGIUNGERE: lunapark, ecc.

TOGLIERE: E’ altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e di cani non iscritti all’anagrafe canina (esclusi negozi autorizzati). VAI A CESSIONI ART 14 BIS


Comma 2.

ABROGATO La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni (regolarmente iscritte all’Albo regionale di cui all’art.6 della L.R.39/90) nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente comunicate ed autorizzate dall’Ufficio competente per la tutela degli animali.


Art. 12 SOSTITUIRE con: Divieto di utilizzo di animali.

Comma 1.

MODIFICATO con: E’ vietata qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato che contempli, in maniera totale o parziale, l’utilizzo di animali, anche nel caso di zoo itineranti.

Comma 2. ABROGATO

Comma 3. ABROGATO

Comma 4. Dopo la parola mostre TOGLIERE la parola circhi.

Comma 5. INVARIATO

Comma 6.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente

articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione

immediata dell’attività, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.???


Art. 13 - Smarrimento-Fuga-Rinvenimento-Cattura di animali.(unificato con l’ art. 14, escluso affido e uccisione)

Comma 1.

SOSTITUIRE con:

In caso di smarrimento di un animale d’affezione il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 (quarantotto) ore all’ Anagrafe canina del Comune e al Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria competente per territorio.


Comma 2.

SOSTITUIRE con:

La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata alle Forze dell’Ordine e al Servizio Veterinario dell’Azienda saitaria locale tramite i numeri di pronto intervento 112-113-118


Comma 3.

SOSTITUIRE con:

Chiunque rinvenga cani, vaganti, feriti o morti e gatti feriti o morti è tenuto a comunicarlo immediatamente al Servizio veterinario competente per territorio contattando i numeri di pronto intervento, in particolare il 118


Comma 4.

SOSTITUIRE con:

Nel caso che l’animale d’affezione sia ferito o il cittadino involontariamente lo abbia ferito, per quanto possibile, è tenuto a prestargli soccorso o a metterlo in sicurezza (o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso)


AGGIUNGERE il Comma 5.

Per gli animali selvatici autoctoni, feriti o morti, va contattato il numero verde 800961969 del Servizio vigilanza faunistica della Provincia di Udine oppure i numeri di pronto intervento 112-113-118.


AGGIUNGERE il Comma 6.

La cattura dell’animale d’affezione rinvenuto dovrà essere effettuata da personale autorizzato dell’Azienda sanitaria locale con metodi incruenti e indolori o con l’utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.


AGGIUNGERE il Comma 7.

La cattura degli animali selvatici autoctoni è di competenza del Servizio vigilanza faunistica della Provincia di Udine.


Art. 14 – SOSTITUIRE con: Soppressione di animali d’affezione

1. Gli animali ritrovati o catturati dall’A.S.S locale nel territorio comunale possono essere soppressi soltanto segravemente ammalati o gravemente infortunati o sofferenti per malattie incurabili o con affezioni di comprovata pericolosità. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanasici preceduti da anestesia e viene comunicata all’ufficio comunale competente per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione. Qualora l’animale risulti rintracciabile nella Banca dati regionale, la soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore

2. La soppressione degli animali di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente ammalati o gravemente infortunati o sofferenti per malattie incurabili o con affezioni di comprovata pericolosità con metodi eutanasici preceduti da anestesia, con specificazione da parte del veterinario libero professionista che la effettua, delle cause che hanno portato alla decisione e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell’Azienda ASS competente per territorio o all’Ufficio competente per la tutela degli animali.

3. La soppressione degli animali ospitati presso il canile comunale convenzionato, il rifugio privato protezionistico locale e altri eventuali canili o rifugi privati, potrà avvenire soltanto se gravemente ammalati o gravemente infortunati o sofferenti per malattie incurabili o con affezioni di comprovata pericolosità con metodi eutanasici preceduti da anestesia, con specificazione da parte del veterinario libero professionista che la effettua, delle cause che hanno portato alla decisione e con trasmissione del certificato di morte all’Ufficio comunale competente per la tutela degli animali

4. Eventuali violazioni e inadempienze, di cui ai commi 2,3 e 4 del presente articolo, da parte dei veterinari pubblici o privati, accertate dalle Associazioni protezioniste operanti sul territorio o dall’ufficio comunale competente vanno segnalate all’ Autorità giudiziaria oltre che all’ Ordine dei veterinari ed al Servizio Veterinario Regionale.


Art. 14 Bis – Detenzione-Cessione-Affido-Adozione-Vendita

1. E’ vietato per un periodo di cinque anni, detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi.

2. E’ vietato cedere animali d’affezione a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli

3. E’ vietato importare, detenere, porre in vendita cani e gatti importati di età inferiore ai tre mesi. L’importazione la detenzione e la vendita (cani ?) devono avvenire nel rispetto del Protocollo vacinale

4. Prima della cessione ed entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell’inizio della detenzione per gli esemplari di cani che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera, è obbligatoria la registrazione all’anagrafe canina.

5. E’ vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e di cani non iscritti all’anagrafe canina

6. E’ vietata la vendita di cani e gatti, anche cuccioli , da parte di privati cittadini non autorizzati

7. L’Ufficio competente per la tutela degli animali autorizza gli affidi e le adozioni di cani e gatti solo se effettuati esclusivamente presso il Canile dell’Azienda Sanitaria o presso il Canile Convenzionato, o con garanti Associazioni riconosciute di volontariato animalista, a persone che diano garanzia di buon trattamento. Per tale pratica l’Ufficio competente per la tutela degli animali adotterà un modulo ufficiale per l’operazione che potrà essere aggiornato quando necessario

.
Art. 15 - Pet therapy. INVARIATO


Art. 16 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.

Comma 10.

La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l’affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile dell’Azienda Sanitaria, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all’acquirente, quindi al nuovo (SOSTITUIRE con) detentore proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell’animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.

12. E’ vietato all’interno del territorio comunale la riproduzione e la vendita di animali pericolosi come
definiti dal Decreto Interministeriale 19 aprile 1996 le cui specie sono specificate negli allegati A e B del decreto
stesso e con le esclusioni previste dall’art 3 del decreto. (?)


Art. 17 – Macellazione degli animali.

2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti. (INVARIATA)


AGGIUNGERE il comma 4: E’ vietata la macellazione rituale


Art. 18 - Inumazione di animali. INVARIATO


Art. 19 – Destinazione di cibo per animali. INVARIATO


Art. 20 – Scelte alimentari. INVARIATO


Art. 21 – Associazioni animaliste e zoofile. INVARIATO


Titolo IVCANI


Art. 22 Doveri del SOSTITUIRE la parola proprietario con detentore sia il presente articolo che ai commi successivi:

Lettera e)

assicurarsi che il cane sia identificato tramite microchip e registrato all’anagrafe canina TOGLIERE del proprio comune di residenza Legge Regionale 04 Settembre 1990 N° 39 Artt 3° E 4°.


Comma 4. (INCERTEZZA)

I detentori di cani segnalati o ritenuti da Veterinari competenti a potenziale/elevato rischio morsicature e inseriti nell’apposito registro tenuto dai Servizi Veterinari, hanno l’obbligo di stipulare una polizza di
assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio animale e devono applicare
sempre, sia il guinzaglio che la museruola, al cane, quando si trova nei luoghi aperti al pubblico.

E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi del comma 4:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza;

b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;

c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.


Art. 27 - Art. 28 - Art. 29 ABROGATI (vedi Art. 9)

Art. 27 – Raccolta deiezioni. (INVARIATO)

Art. 28 – Centri di addestramento-educazione. (INVARIATO)

Art. 32 – ABROGATOA (vedi Art. 14 bis comma 7)



Titolo V - GATTI

Art. 29 – Doveri del detentore

1. Il detentore deve registrare all’anagrafe degli animali d’affezione il gatto e munirlo di microchip con le modalità di cui alla L.R. (deroghe alla sola all’applicazione del microchip possono essere certificate da medico veterinario nel caso di gatti malati)

2. Il detentore del gatto è sempre responsabile del benessere e del controllo dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.

3. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un gatto non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

4. I detentori di gatti devono:

a. affidare il gatto solo a persone in grado di gestirlo correttamente;

b. adottare tutte le misure necessarie atte ad impedire agli stessi di vagare incustoditi in qualsiasi luogo pubblico;

c. prevenire situazioni di molestia in danno di altri animali o di persone, provvedendo a delimitare adeguatamente gli spazi a contatto con l’esterno.



Titolo VICOLONIE FELINE-OASI FELINE (gatti liberi)

Art. 30 - Tutela dei gatti liberi.

I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.


Art. 31 - Censimento delle colonie feline

1. Il Comune provvede al censimento e alla registrazione delle colonie feline.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune può avvalersi del supporto dell’ Azienda per i servizi sanitari o delle associazioni e degli enti di cui all’articolo 6 della L.R. previa convenzione.

3. Il Comune provvede alla mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline o sono ubicate le oasi feline, riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell’alimentazione dei gatti ivi stanziati.

Art. 32 -Cura e gestione delle colonie feline (sterilizzazione e microchip)

1. Il Comune provvede, tramite il Servizio veterinario dell’A.S.S. alla marcatura elettronica del gatto, all’atto della sterilizzazione dello stesso.

2. Il Comune provvede alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline, anche tramite le associazioni e gli enti di cui all’articolo 6 della L,R,

3. Il Comune provvede agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite il Servizio veterinario dell’Azienda per i servizi sanitari o i veterinari liberi professionisti convenzionati

4. Le spese per la cura della salute, delle condizioni di sopravvivenza e per gli interventi di carattere sanitario sono interamente a carico del Comune.

5. Il Comune istituisce un elenco di nominativi dei volontari cittadini che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie feline (con spesa a carico del Comune), comunicandolo all’Azienda per i servizi sanitari.

6. Il Comune stipula preventivamente col singolo volontario cittadino che accudisce la colonia, un accordo di spesa alimentare giornaliera per ogni gatto componente la colonia. In caso di animali da curare, le spese di medicinali, debitamente comprovate, sono totalmente a carico del Comune.

7. Le spese del volontario cittadino, in base agli accordi scritti intrapresi, vengono interamente rimborsate dal Comune su presentazione di apposita documentazione, l’anno successivo al periodo di competenza.

8. Il Comune rilascia ai volontari cittadini di cui al comma 4, che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, un tesserino di riconoscimento. Il tesserino è ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dal Comune.

9. I volontari di cui al comma 4 possono accedere, ai fini dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L’accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

10. Il Comune promuove corsi di formazione, anche in collaborazione con l’Azienda per i servizi sanitari e con le associazioni ed enti di cui all’articolo 6 L.R. 107/12 rivolti ai volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.

11. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano. Qualora le colonie feline, per validi motivi certificati dall’Azienda per i servizi sanitari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono essere trasferite in altro sito idoneo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f). L.R.


Art. 34 - Cattura e ricovero dei gatti liberi

1. I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. E’ ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di malattie debilitanti o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina, attestati dai Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Il ricovero è effettuato presso strutture pubbliche o private gestite dagli enti e dalle associazioni di cui all’articolo 6, autorizzate dall’Azienda per i servizi sanitari.

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